| Il Consiglio di stato contraddice
se stesso e nega i tre punti ai docenti inseriti in graduatoria
Perfezionamento, corsi nel
caos
Errori anche del ministero. E le assunzioni sono
a rischio
No ai 3 punti in graduatoria per i corsi di perfezionamento.
Il monito viene dal Consiglio di stato che ha cambiato idea
sulla valutazione dei titoli di perfezionamento nelle graduatorie
a esaurimento di terza fascia. L'inversione di marcia è
stata effettuata dalla sesta sezione il 18 marzo scorso
(ordinanza 1501/2008) con un provvedimento di cui si avuta
notizia solo in questi giorni. La sesta sezione è
la stessa che il 15 gennaio scorso ha emesso un'ordinanza
di segno opposto (218/2008) affermando il diritto ai 3 punti
in riferimento a un caso analogo (si veda Italia Oggi del
29 gennaio scorso). La vicenda, che ha dell'incredibile,
determina una situazione dai risvolti paradossali.
L'ordinanza del 15 gennaio, infatti, nel confermare un'ordinanza
del Tar Lazio, che prevedeva l'attribuzione di 3 punti ad
un ricorrente che si era visto attribuire solo un punto
nelle graduatorie a esaurimento, pone i presupposti per
consentire ai docenti precari di quella regione, di ottenere
tale riconoscimento. Tanto più che i ricorsi pendenti
sulla stessa materia sono talmente tanti che è ragionevole
ritenere che l'ufficio scolastico del Lazio dovrà
necessariamente prenderne atto e agire di conseguenza. Se
non altro per il fatto che il Consiglio di stato è
il massimo organo giurisdizionale amministrativo del nostro
paese. E anche se le pronunce fanno stato solo tra le parti,
è pur vero che l'autorevolezza della fonte dalla
quale proviene tale interpretazione dovrebbe indurre l'ufficio
a fare ammenda.Uniformandosi, peraltro, anche all'orientamento
di tutti gli altri uffici regionali d'Italia. Tutti tranne
l'ufficio scolastico regionale della Basilicata. Regione
dove tutto potrebbe rimanere come prima. L'ordinanza del
18 marzo, infatti, cancella un'ordinanza del Tar della Basilicata,
che aveva accertato il diritto ai tre punti per una docente
precaria. Ponendo un seria ipoteca anche sull'esito degli
altri ricorsi. Ricorsi che, in sede cautelare, si erano
risolti favorevolmente nei confronti dei ricorrenti. Ma
adesso tutto si rimette in gioco. E dopo l'ordinanza del
Consiglio di stato è ragionevole ritenere che l'ufficio
scolastico lucano, forte di questo successo giurisprudenziale,
non potrà che confermare il proprio orientamento.
Che è in netta controtendenza rispetto a quello adottato
nel resto d'Italia. Resta il fatto che in Basilicata i titoli
di perfezionamento di 60 crediti e 1500 ore valgono 1 punto.
Nel resto d'Italia, invece, gli stessi titoli valgono 3
punti. E ciò costituisce per lo meno una violazione
del principio di uguaglianza. Non solo. Se tra tutti gli
uffici regionali solo quello della Basilicata ha azzeccato
l'interpretazione giusta, allora tutti gli altri hanno sbagliato.
E dunque, un enorme numero di immissioni in ruolo, tratte
direttamente dalla terza fascia delle graduatorie a esaurimento,
sono state effettuate in violazione di legge. Ma c'è
anche un'altra possibilità. Potrebbe essere stato
proprio il ministero della pubblica istruzione ad avere
sbagliato. Ed è un'ipotesi tutt'altro che improbabile.
Tanto più che la tabella di valutazione introduce
la valutazione di titoli che potrebbero essere inesistenti.
Il perché è presto detto. La tabella di valutazione
dei titoli allegata al decreto 27 del 15 marzo 2007, prevede,
infatti, la valutazione di 3 punti per i diplomi di perfezionamento
che si conseguono al termine di percorsi formativi di 60
crediti e 1500 ore. Idem per i master di I e II livello.Ma
nel nostro ordinamento non esistono
Per un motivo molto semplice: al termine di un
corso di perfezionamento di 60 crediti e 1500 ore si consegue
un altro tipo di titolo. E questo titolo si chiama master
e non diploma di perfezionamento. Insomma, il corso di perfezionamento
è il percorso formativo, mentre il master è
il titolo. Della locuzione «diploma»,
nemmeno l'ombra.
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